20 Giugno 2016
L’11 maggio 2016 è stato approvato il disegno di legge “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
La legge (L. 20 maggio 2016 n. 76), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 ed entrata in vigore il 5 giugno 2016, introduce l’unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto.
Unioni civili:
- possono essere stabilite tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni; segue registrazione dell’atto. Le parti possono assumere un cognome comune, o anteporre/posporre al cognome comune il proprio.
- prevedono che le parti acquistino gli stessi diritti e doveri; In particolare gli obblighi di assistenza morale e materiale, di coabitazione e definizione dell’indirizzo di residenza, di contribuzione economica in base alle proprie capacità.
- Non sono attuabili in caso di eventuale precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, interdizione, o sussistenza dei rapporti di parentela.
- Sono sciolte tramite manifestazione di tale volontà all’ufficiale dello Stato Civile da una o entrambe le parti.
- La normativa si estende anche ai cittadini Europei e non-Europei e in particolare:
Le coppie omosessuali che decidessero di unirsi secondo le nuove disposizioni di legge, potranno usufruire della possibilità, equiparata a quella dei coniugi, di ottenere il diritto al soggiorno per motivi familiari per il proprio partner straniero. Nello specifico:
- lo straniero non comunitario già regolarmente presente in territorio italiano ha il diritto di chiedere il ricongiungimento familiare con il partner
- il cittadino italiano o comunitario che abbia contratto unione civile con un partner straniero, potrà avvalersi dei diritti garantiti dalla legge 30/2007 in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei propri congiunti (questi ultimi anche non comunitari) e delle regole previste dal T.U. dell’Immigrazione (art. 19 comma 3 in materia di inespellibilità del coniuge o partner convivente con cittadino italiano).
Convivenze di fatto:
- possono essere stabilite tra due persone maggiorenni, sia eterosessuali che omosessuali
- prevedono che le parti abbiano l’obbligo di coabitazione e non debbano aver precedentemente contratto un matrimonio o un’unione civile
- rendono possibile la stipula di un contratto di convivenza per “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita comune.” La registrazione viene fatta in forma scritta con un atto pubblico o per scrittura privata, autenticata da un avvocato o da un notaio
- cittadini Europei e non-Europei: la legge non apporta alcuna modifica, poiché la convivenza non è equiparabile all’unione civile/matrimonio. In assenza di tale equiparazione, non si può quindi estendere a questi casi la disciplina in materia di immigrazione e soggiorno. Anche a livello Europeo, la normativa non incide sullo status quo, salvo i casi in cui le unioni o convivenze siano state celebrate in un Paese che le equipara giuridicamente al matrimonio.
La normativa dovrebbe essere applicata da tutte le autorità dal 5/06/2016; tuttavia, nonostante l’entrata in vigore della legge e l’invio di circolari da parte del Ministero dell’Interno alle autorità locali competenti, l’applicazione ai casi specifici non è ancora stata chiarita e l’attività degli uffici pubblici quali comuni, prefetture e questure non sembra aver tradotto sinora in procedura le nuove normative.