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Testo Unico Immigrazione: nuove possibilità


14 Febbraio 2017

Con il Decreto Legislativo 253 del 29/12/2016, entrato in vigore il 11/01/2017, il Ministero ha attuato le disposizioni europee ricevute tramite la Direttiva 2014/66/UE relativa alle condizioni di ingresso di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione provenienti da Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari.

Le principali modifiche sono le seguenti:

  • Abrogazione dell’art. 27 lettera G (Lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati)
  • Inserimento dell’art. 27 quinquies (ingresso e soggiorno nell’ambito di trasferimenti intra-societari)
  • Inserimento dell’art. 27 sexies (stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro).

27 quinquies (I.C.T.)

Questo nuovo tipo di Nulla Osta è indirizzato ai lavoratori stranieri che soggiornano al di fuori del territorio dell’Unione Europea e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:

  1. Dirigenti
  2. Lavoratori specializzati
  3. Lavoratori in formazione

Per il trasferimento intra-societario ai sensi del comma a) e b) il distacco ha una durata massima di 3 anni; per quanto riguarda il comma c) invece, il distacco non può superare la durata di un anno.

Al termine della durata massima del trasferimento, il lavoratore è tenuto a lasciare il Paese. Qualora vi fosse necessità di rientrare in Italia alle stesse condizioni, si dovrà necessariamente attendere un periodo di almeno tre mesi e solo successivamente richiedere un nuovo Nulla Osta.

Il permesso di soggiorno rilasciato recherà la dicitura “ICT” (Intra Company Transfer) e permetterà al possessore di lavorare per un massimo di 90 giorni ogni sei mesi in un altro Stato membro senza dover richiedere uno specifico permesso di lavoro.

Pur rimanendo molto simile al distacco ai sensi dell’art. 27 A) del Testo Unico Immigrazione, il distacco ai sensi dell’Art. 27 quinquies lettera a) prevede una durata di distacco inferiore (tre anni vs. cinque) ed inoltre, alla fine del trasferimento, non permette la conversione in assunzione diretta.

Per quanto riguarda invece il distacco ai sensi dell’Art. 27 quinquies lettera b), che va a sostituire il 27 G in seguito all’abrogazione di quest’ultimo, la differenza principale è la riduzione del distacco ad un massimo di tre anni.

27 sexies (I.C.T.)

Il cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno ICT emesso da un altro Stato membro in corso di validità deve, se intende prestare attività lavorativa in Italia oltre 90 giorni nell’arco di 180, ottenere uno specifico Nulla Osta ex art. 27 sexies.

La domanda di Nulla Osta può essere presentata dall’entità ospitante allo Sportello Unico Immigrazione di competenza prima dell’arrivo in Italia del lavoratore o, se già presente in Italia, entro 90 giorni dal suo ingresso nel Paese.

Il permesso di soggiorno rilasciato recherà la dicitura “Mobile ICT”.

L’attuazione di questa direttiva agevolerà la movimentazione di lavoratori in Europa, adottando misure che siano eque nei confronti dei cittadini dei paesi terzi e permettendo una politica comune dell’immigrazione all’interno dell’Unione Europea, finalizzata ad una gestione efficace dei flussi migratori.

Per saperne di più contattate Professional Relo, dove un team di Immigration Specialist è a vostra disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

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