01 Gennaio 2015
Torniamo a trattare questo argomento che è estremamente importante per quanto riguarda l’immigrazione. La Direttiva 2009/50/EC del Consiglio Europeo, denominata Direttiva Blue Card, è stata approvata il 25 maggio 2009 allo scopo di facilitare l’ingresso e la circolazione di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere in Italia lavori altamente qualificati e coprire la carenza di professionisti in specifiche aree, mantenendo la competitività e favorendo la crescita economica dell’Unione Europea.
Il decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, rendeva esecutivi in Italia i requisiti della Direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e permanenza di cittadini extra UE che intendono svolgere lavori altamente qualificati. La misura, entrata in vigore il giorno 8 agosto 2012, introduce due nuovi articoli nelle attuali norme sull’immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/1998 e successivi emendamenti).
In particolare, questo include ora i lavoratori altamente qualificati come una nuova categoria di soggetti che possono entrare in Italia senza tener conto delle quote (vale a dire, in qualsiasi periodo dell’anno e senza i limiti stabiliti dai decreti sui flussi migratori) e introduce un nuovo permesso di soggiorno chiamato “Blue Card UE”, rilasciato dalla Questura al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato a svolgere un’attività lavorativa e dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Questo permesso ha una validità di due anni nel caso di contratti di lavoro a lungo termine o, in tutti gli altri casi, la sua durata corrisponde alla durata del contratto di lavoro.
I requisiti essenziali per ottenere il Permesso di Soggiorno per lavoratori extra quota – Blue Card – Art. 27 quarter, sono i seguenti:
- Il lavoratore straniero deve essere in possesso di una laurea triennale;
- Il contratto di lavoro/offerta di lavoro vincolante deve avere una durata di almeno 12 mesi con assunzione diretta;
- La retribuzione annua lorda del lavoratore non può essere inferiore a tre volte il minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione ai contributi per il servizio sanitario. Per il 2014 tale importo è stato di circa € 26.000.