29 Novembre 2016
Dal 26 dicembre 2016 per ogni distacco di personale straniero europeo o non europeo in Italia, sia esso in intra-company o per appalto, il datore di lavoro estero sarà tenuto ad inviare al Ministero del Lavoro una comunicazione preventiva entro la mezzanotte del giorno precedente l’inizio del distacco.
L’azienda estera dovrà registrarsi ad un apposito portale, ottenere le credenziali di accesso e completare il modello in formato telematico – modello “UNI_Distacco_UE” – appositamente predisposto dal Ministero del Lavoro. Ciò non solleva dall’adempimento del Modello A1 per i distacchi europei, che dovrà essere regolarmente compilato ed inviato all’INPS tramite il cassetto previdenziale.
Saranno disponibili diverse tipologie di comunicazione:
- Comunicazione preventiva: da inviarsi entro la mezzanotte del giorno precedente l’inizio del distacco. Necessaria per segnalare il numero ed i dettagli dei distacchi.
- Comunicazione preventiva posticipata: obbligatoria entro la mezzanotte del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema ed esclusivamente in caso di comprovato blocco del sistema SID.
- Annullamento: nel caso in cui uno o più dettagli essenziali inseriti in sede di comunicazione preventiva siano errati, si rende obbligatorio l’annullamento della comunicazione e il contestuale re-inoltro della stessa.
- Variazione: qualora ci fossero delle modifiche successive, sarà possibile trasmetterle entro 5 giorni dell’evento che le ha messe in atto.
Dati da comunicare
- dati identificativi dell’azienda estera (soggetto distaccante);
- numero di lavoratori distaccati e loro dettagli personali;
- data di inizio e fine del distacco;
- luogo di svolgimento dell’attività lavorativa;
- dati identificativi dell’azienda italiana (soggetto distaccatario);
- mansione del lavoratore in sede di distacco;
- dettagli del referente del distacco;
- dettagli del referente con poteri di rappresentanza;
Il programma informatico permetterà all’azienda distaccante e all’organo di controllo (Ispettorato Nazionale del Lavoro) anche l’accesso alla banca dati delle comunicazioni effettuate.
A partire dal 1 Novembre 2016, l’impresa distaccante ha l’obbligo di nominare due referenti per tutto il periodo del distacco: un primo referente, domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti; un secondo referente con poteri di rappresentanza, responsabile di gestire le relazioni con le parti sociali.
Anche la conservazione dei documenti è operativa dal 1° novembre 2016.
In particolare, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 136/2016, l’impresa distaccante è tenuta a conservare per tutto il periodo del distacco e per due anni a partire dalla sua cessazione i seguenti documenti:
- contratto di lavoro o documento equipollente;
- buste paga;
- documento riportante le ore lavorative giornaliere;
- documento attestante il pagamento della retribuzione;
- comunicazione di assunzione o documento equipollente;
- certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.
È previsto che la suddetta documentazione sia conservata anche in lingua italiana.
Regime sanzionatorio
Sono previste sanzioni amministrative specifiche in caso di mancato rispetto delle nuove norme:
- Non adempimento della comunicazione al Ministero del Lavoro: da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, fino ad un massimo di 150.000 euro.
- Non conservazione della documentazione prevista: da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato, fino ad un massimo di 150.000 euro.
- Mancata nomina dei referenti: da 2.000 a 6.000 euro.
I termini di legge sono tracciabili nella Direttiva Europea 2014/67/EU, recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo n. 136 del 17 luglio 2016.
La procedura è stata invece definita dal Ministero del Lavoro tramite il Decreto 10 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016.