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Accordo di integrazione: un processo eterogeneo e confuso


23 Marzo 2016

A partire da Marzo 2012, tutti gli Stranieri di età superiore ai 16 anni in arrivo in Italia per la prima volta ed intenzionati a soggiornare per almeno 12 mesi dovranno sottoscrivere il cosiddetto Accordo di Integrazione (Integration Agreement). Si tratta di un accordo tra lo straniero e lo Stato italiano, firmato entro 8 giorni dall’ingresso in Italia presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) o le Questure locali. Firmando questo contratto il migrante si impegna ad apprendere la cultura italiana di base e l’educazione civica attraverso lezioni gratuite, per un totale tra le 5 e le 10 ore; andrà in seguito provata la conoscenza della lingua italiana di livello almeno pari al grado A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Il livello di integrazione è valutato in crediti, da un minimo di 0 ad un massimo di 30. Questi crediti sono necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno, una volta che esso sarà in scadenza. La partecipazione alle lezioni di educazione civica permette l’ottenimento dei primi 16 punti: per questo è importante partecipare ai corsi nelle date fissate dalle autorità.

La normativa vigente sull’Accordo di Integrazione (D. Lgs. 286/1998) prevede che lo stesso venga concluso positivamente, raggiungendo i 30 crediti previsti, entro un periodo di tempo di due anni dalla sua stipula. Allo scadere di questa fase, qualora l’accordo sia stato rispettato soltanto parzialmente, potrà essere attivata una proroga di ulteriori 12 mesi.

Andando oltre il regolamento generale, tuttavia, i dettagli delle procedure operative sono spesso confusi oltre che eterogenei tra le diverse province.
La convocazione al corso di educazione civica, quando non specificata in sede di firma dell’Accordo, viene spesso comunicata con pochi giorni di anticipo, senza tener conto dell’eventuale impossibilità per il migrante di presentarsi con così scarso preavviso. In caso di impossibilità a partecipare al corso nella data prestabilita è molto difficile richiedere un nuovo appuntamento, o quanto molto meno poco chiaro capire come si faccia. A volte non è proprio possibile farlo e, pertanto, i 15 crediti relativi alla presenza al corso vengono automaticamente decurtati.

Durante il periodo di permanenza in Italia ed entro i termini stabiliti, lo straniero è invitato  a frequentare speciali corsi di lingua italiana che siano ritenuti idonei a provare un livello di capacità pari almeno al grado A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Al migrante è concesso di frequentare corsi organizzati da enti “riconosciuti”, che sono però soltanto quattro a livello nazionale (CELI – Università per stranieri di Perugia; CILS – Università per stranieri di Siena; PLIDA – Società Dante Alighieri; IT – Università degli Studi di Roma Tre). Più spesso, quindi, corsi analoghi sono organizzati dallo Sportello Unico competente con cadenza annuale e comunicati allo straniero tramite posta raccomandata, in lingua italiana e senza previa verifica dell’indirizzo di spedizione, che spesso nel frattempo risulta non più corretto.

Di fatto, lo straniero deve riuscire ad ottenere autonomamente le informazioni necessarie alla frequentazione del corso e seguire le lezioni, tralasciando qualunque altro impegno. Non è riconosciuto alcun titolo emesso da altri enti formatori in Italia, pubblici o privati, scelti dallo straniero.
E infine, non esiste una procedura chiara neanche per notificare al SUI eventuali crediti aggiuntivi acquisiti durante la permanenza in Italia (a titolo esemplificativo l’iscrizione al servizio sanitario nazionale o la stipula di un contratto di locazione a proprio nome), che sono quindi spesso tralasciati o non conteggiati.

Anche i familiari del lavoratore, sebbene per legge non espellibili dall’Italia (Art. 4 bis del D.L. 25/07/1998, n. 286), sono tenuti alla stipula dell’Accordo, i cui esiti e la cui chiusura non sono quindi chiari in caso di mancato raggiungimento dei crediti richiesti.

Infine, lo scorso Settembre, la circolare 5218 del Ministero dell’Interno ha mitigato la posizione dello Stato italiano con chi ha osservato l’Accordo di Integrazione soltanto in parte.
Infatti, è richiesto agli Sportelli Unici (SUI) e agli enti preposti di tutte le Regioni italiane di concludere le pratiche incomplete passate e future con la nuova dicitura “inadempimento parziale”, evitando la chiusura degli Accordi con un semplice esito negativo per “inadempimento”. Quest’ultimo, come è noto, è ad oggi causa dell’impossibilità per lo straniero di ottenere ulteriori rinnovi del Permesso di Soggiorno a seguito dei primi tre anni di permanenza in Italia.
Sarà quindi possibile per molti stranieri poter ricevere il nuovo Permesso di Soggiorno pur non avendo ottemperato completamente alle richieste dello Stato italiano in fatto di integrazione.
Non è ancora stato definito, tuttavia, se tale provvedimento ministeriale sarà valido per tutte le tipologie di permesso, e quale potrebbe essere la discrezionalità nella valutazione delle varie casistiche.

È molto probabile che la procedura operativa dell’Accordo di Integrazione subirà ulteriori modifiche nel prossimo futuro. Ci auguriamo che venga finalmente fatta chiarezza!

 

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